Pubblicato il nuovo Regolamento (UE) sull’Etichettatura Alimentare

Il nuovo regolamento, sottolinea il Presidente Salvatore Velotto, introduce alcune importanti novità: innanzitutto l’obbligo di indicare in etichetta le informazioni nutrizionali, di mettere in evidenza (con caratteri diversi o colori diversi) la presenza di un allergene. Il regolamento impone una grandezza minima delle etichette, in modo da renderle più facilmente leggibili al consumatore.

Tutto ciò nasce dall’esigenza di chiarezza verso l’utente finale, per non indurlo, attraverso informazioni fuorvianti, ad un acquisto non consapevole.

Quando andrà in vigore il nuovo Regolamento?

Il Regolamento (UE) n.° 1169/2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 304 del 22 novembre 2011, il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 introduce alcune importanti novità sulla disciplina delle informazioni che devono essere indicate nelle etichette degli alimenti: è andato in vigore dopo 20 giorni dalla data di pubblicazione ovvero il 12 dicembre 2011.

Che cosa modifica il nuovo Regolamento?

Il Regolamento è intervenuto sulla vigente normativa comunitaria modificando i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ed abrogando la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. “Il testo finale – sottolinea il Presidente è frutto di un compromesso tra le tre istituzioni europee: Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo dopo un lungo braccio di ferro durato quattro anni. Il negoziato si è svolto sotto la spinta delle numerose emergenze alimentari che si sono verificate nell’Unione Europea dai maiali, alla diossina, alla mozzarella blu fino al batterio killer che in realtà avrebbero dovuto spingere le Istituzioni comunitarie verso scelte più immediate soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta delle materie prime impiegate negli alimenti che per alcune categorie di prodotti è stato dilazionato nel tempo”.

Quali sono le finalità?

La finalità principale del Regolamento è quella di garantire al consumatore la massima chiarezza e trasparenza per ciò che riguarda le informazioni sugli alimenti con particolare attenzione alle regole sull’etichettatura. In tale prospettiva, tali informazioni alimentari devono assicurare un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori fornendo agli stessi le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro nel rispetto di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

Come vengono esplicitate le informazioni in etichetta?

In linea generale, le informazioni alimentari devono essere fornite in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile per il consumatore riducendo il rischio di cadere in errore. Per il principio di trasparenza, infatti, all’alimento non vanno attribuite e nemmeno suggerite proprietà che non possiede né tantomeno suggerire tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni  la presenza di un alimento o di un ingrediente specifico, quando di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Quali saranno le informazioni obbligatorie?

Le differenze rispetto al passato, come dicevamo anche prima, si riferiscono alla tabella nutrizionale (in cui verranno indicati il valore energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale espressi per 100 g o 100 ml di prodotto) all’indicazione con caratteri o colori diversi gli allergeni presenti nell’alimento (l’indicazione vale anche per tutti i coadiuvanti tecnologi, ancora presenti anche se in forma alterata, utilizzati per la produzione dell’alimento stesso) e  all’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni di animali della specie suina, ovina, caprina o di pollame. Le indicazioni obbligatorie previste dai precedenti regolamenti rimangono cogenti ed inalterate (denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, titolo alcolimetrico, data di scadenza –prevista per gli alimenti deperibili- o termine minimo di conservazione, quantità netta, istruzioni per l’uso e modalità di conservazione..).

 

Come vanno indicati in etichetta gli ingredienti?

Le informazioni devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili senza essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche od altri elementi suscettibili di interferire. Inoltre, le indicazioni che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposta devono essere stampate in caratteri di dimensioni pari o superiore a 1,2 mm (0,9 mm nel caso di contenitori di piccole dimensioni),  in modo da assicurare chiara leggibilità. Il Regolamento prevede che tutte le informazioni debbano essere fornite in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori dello Stato membro in cui l’alimento è commercializzato, salvo la facoltà dello Stato stesso di prevedere che siano fornite anche in una o più lingue ufficiali dell’Unione Europea. L’elenco degli ingredienti deve avere un’intestazione oppure essere preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende, ed include tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.

Per alcuni alimenti non è richiesto indicare l’elenco degli ingredienti, ovvero:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;

b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;

c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:

i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate; inoltre, per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le modalità di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.

 

Come anticipavamo per gli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana l’indicazione del termine minimo di conservazione è sostituita dall’indicazione della data di scadenza: dopo tale data un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. Con il nuovo regolamento la data di scadenza deve essere presente su ogni singola porzione preconfezionata.

E’ obbligatorio indicare anche il paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.

Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento non coincide con quello del suo ingrediente primario, va indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente oppure una dicitura che indichi che il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diverso da quello dell’alimento.

 

Quali sono i punti di forza e i punti deboli della nuova normativa?

I cambiamenti apportati dal nuovo Regolamento tentano di colmare dei vuoti legislativi creatisi con lo sviluppo e la  commercializzazione di nuovi prodotti alimentari. Si fanno dei passi in avanti per la chiarezza e la trasparenza in etichetta (provenienza, allergeni) ma d’altro lato il Regolamento è soggetto a troppe interpretazioni e demanda agli stati membri l’adozione di disposizioni che richiedono altre indicazioni obbligatorie riferite alla salute pubblica, a quella dei consumatori, per prevenire le frodi e per evitare concorrenza sleale. Queste azioni possono essere intraprese solo se esiste un nesso tra alcune proprietà dell’alimento e la sua origine e che non creino discriminazioni, disarmonizzazione e limitino la libera circolazione degli alimenti degli altri paesi dell’Unione. In particolare il Regolamento consente agli Stati Membri di adottare disposizioni per il latte ed i suoi derivati nel caso vengano utilizzate contenitori in vetro riutilizzabili. Discorso inverso,invece, per le bevande con contenuto alcolico superiore al’1,2% in volume: in questo caso, infatti, gli stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per l’elenco degli ingredienti.

Nello sforzo di fare chiarezza viene a mancare un importante tassello: quando si parla ,infatti , di prodotti non preimballati, ovvero di quelli imballati su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta non è obbligatorio indicare il termine di durabilità del prodotto.

 

Inoltre alcune indicazioni presenti nel regolamento hanno tempi molto lunghi di attuazione, poiché sebbene sia entrato in vigore il 12 dicembre 2011, il regolamento troverà applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione delle indicazioni obbligatorie relative alla dichiarazione nutrizionale, che si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2016 e delle indicazioni sui requisiti specifici relativi alla designazione delle «carni macinate», che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014, del 13 dicembre 2014, del 13 dicembre 2016 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

 

Quali sono le responsabilità degli operatori del settore alimentare?

La responsabilità per ciò che riguarda il rispetto della normativa è dell’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione europea, la responsabilità è dell’importatore nel mercato dell’Unione.

di Pasquale Napolitano

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