Ok del Senato sul divorzio breve

Ok del Senato al ddl sul divorzio breve. Il provvedimento è stato approvato con 228 voti favorevoli, 11 contrari e 11 astenuti. Ora il testo passerà in terza lettura alla Camera.

Per divorziare potrebbero bastare anche solo sei mesi, invece degli attuali tre anni di separazione. Ecco in dettaglio tutte le novità della riforma.

L’articolo 1 riduce a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; fa decorrere tale termine dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale;

La stessa disposizione, con riguardo alle procedure consensuali di divorzio, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale:
riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;

fa decorrere tale termine dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile

Il comma 2 dell’articolo 1 prevede che nel caso in cui NON vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicapgrave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere richiesti da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale.

L’articolo 2 del provvedimento modifica poi l’articolo 191 del codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. L’articolo 191 prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica “ex nunc”, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l’interruzione della convivenza.
L’articolo 2 aggiunge dunque un comma all’articolo 191 del codice civile che anticipa lo scioglimento della comunione legale: nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati; nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione (v. articolo 711 del codice di procedura civile), purché omologato. La disposizione prevede poi che l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.

L’articolo 3 del disegno di legge costituisce, infine, norma transitoria secondo la quale la disciplina degli articoli 1 e 2 del provvedimento (ovvero quella sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio) SI APPLICANO AI PROCEDIMENTI IN CORSO alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale, presupposto della domanda.

 

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