La Corte di Cassazione si è espressa sulla legge ettorale

Forti «dubbi» sull’assenza di preferenze nelle schede elettorali e la certezza che i premi di maggioranza alla Camera e al Senato sono «una distorsione» dell’esito elettorale: è una pesante bocciatura del Porcellum, e forse una via d’uscita per l’impasse dei partiti sulla legge elettorale, quella che arriva dalla Cassazione. Con una ordinanza interlocutoria (proprio perché non decide, ma rinvia) la Suprema Corte ha delegato alla Consulta la soluzione del caso sollevato da un avvocato milanese, Aldo Bozzi, e da altri 26 ricorrenti, che tre anni fa hanno fatto causa allo Stato per lesione del diritto di voto a seguito della legge Calderoli del 2005. Sarà la Corte Costituzionale (forse tra sei-sette mesi)a decidere sulla questione di legittimità, ma intanto l’ordinanza della Prima Sezione Civile, presieduta da Ugo Vitrone (relatore Antonio Lamorgese) ha chiarito con parole inequivocabili quali sono le criticità della legge.

PREMIO MAGGIORANZA CAMERA

Assegna il 55% dei seggi a chi prende più voti ed è un meccanismo «irragionevole» che «contraddice l’esigenza di assicurare governabilità» e «mette a rischio gli equilibri istituzionali». Chi prende più voti, esemplificano i giudici, è in grado di eleggere gli organi di garanzia «che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura». È quindi «lesivo dei principi di uguaglianza del voto (sancito dall’articolo 48, comme 2 della Costituzione) e rappresentanza democratica (articolo 1, comma 2 e 47)».

PREMIO AL SENATO

Questo, a giudizio della Cassazione, fa della Camera Alta «una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base nazionale». E in tal modo si favorisce la formazione di «maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto omogenea tra i due rami del Parlamento». La violazione, argomentano i giudici, in questo caso «è ancora più evidente se si considera l’entità del premio» perché l’effetto del meccanismo, che assegna un premio maggiore alla regione più grande e popolosa, è che «il peso del voto è diverso a seconda della collocazione geografica degli elettori».

LISTE BLOCCATE

I giudici sollevano inoltre «dubbi» sulla abolizione del voto di preferenza: «è stata abolita ogni possibilità per l’elettore di esprimere preferenze», ma la nostra Carta fondamentale prevede il voto «diretto». Quindi la Corte chiede alla Consulta di giudicare se può ritenersi diretto «un voto che non consente all’elettore di esprimere alcuna preferenza».

CANDIDATO PREMIER

Passa invece indenne il vaglio della Cassazione l’indicazione sulla scheda elettorale del capo della coalizione come candidato premier. I ricorrenti lamentavano una lesione dei poteri del Capo dello Stato nell’attribuire il mandato di governo, con una surrettizia trasformazione della Repubblica da parlamentare a presidenziale. Nel Porcellum è chiarito che restano ferme le prerogative attribuite dall’articolo 92 della Costituzione al Presidente della Repubblica.

NESSUNA VACATIO LEGIS

Secondo la Cassazione, le leggi elettorali «non sfuggono al sindacato di costituzionalità, non sono «una zona franca», perché anche loro devono essere «coerenti con i principi fondamentali dell’ordinamento». Nel caso del Porcellum, poi, la questione di legittimità costituzionale «non mira a far caducare l’intera legge, né a sostituirla con un’altra… ma a ripristinare nelle legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati (intervenendo su premio di maggioranza e preferenze), senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali». E ciò vale anche se «si renda necessaria un’opera di mera “cosmesi normativa” e di ripulitura del testo, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei poteri che ha a disposizione, o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati dalla stessa corte».

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *