Elezioni comunali: le nuove norme tutelano un maggiore equilibrio tra i generi

La legge 23 novembre 2012 n. 215  modifica, con l’articolo 2, alcune disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del d.P.R. n. 570 del 1960, al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate “quote”), sia, per la fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso. La riforma, tuttavia, presenta una diversa modulazione a seconda delle tre seguenti fasce demografiche di comuni: sotto 5.000 abitanti; da 5.000 a 15.000 abitanti; sopra 15.000 abitanti.

1)Per l’elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell’art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, aggiungendo il comma 3-bis all’art. 71 del d. lgs. n. 267/00, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”. La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

2) Per i comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, invece, il legislatore, con il nuovo comma 3-bis dell’art. 71 del d. lgs. n. 267/00, prevede, al secondo periodo, disposizioni più penetranti; viene, infatti, definita una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi dei candidati (ammessi) della stessa lista.

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede il suo arrotondamento all’unità superiore del numero decimale corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente ad un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una

cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In pratica, sia pure con una formulazione particolarmente articolata, si assume sostanzialmente il criterio dell’arrotondamento “matematico” all’unità più vicina.

Ad esempio, in caso di lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 ed il terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 7 candidati e di quello meno rappresentato devono essere presentati ed ammessi almeno 3 candidati (vedasi prospetto allegato).

L’art. 2, comma 2, lettera a), punto 1), della legge, sostituendo la lettera d-bis) del primo comma dell’art. 30 del d.P.R. n. 570/60, prevede che nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti la Commissione elettorale circondariale (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge)

verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere cancellando, partendo dall’ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge; tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l’ammissione della lista medesima.

Tale norma risponde all’esigenza di conservazione della candidatura del Sindaco che, altrimenti, essendo collegata ad un’unica lista, verrebbe automaticamente travolta dall’eventuale ricusazione della suddetta lista.

Inoltre, in base all’art. 2, comma 2, lett. a), punto 2), della legge n.215/2012, che integra l’art. 30 del D.P.R. n. 570/60, la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in

modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa.

3) Per i comuni superiori a 15.000 abitanti, l’art. 2, comma 1, lett. d), al punto 1), della legge – aggiungendo un periodo al comma 1 dell’art. 73 del decreto legislativo n. 267/00 – stabilisce, anche per tale categoria di comuni, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (ammessi).

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede l’identica modalità di arrotondamento già illustrata per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti  (vedasi anche prospetto allegato).

L’art. 2, comma 2, lettera b), punto 1) della legge, modificando l’art. 33, primo comma, del d. P.R. n. 570 del 1960, prescrive che (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge) la Commissione elettorale circondariale verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se

necessario, riduca la lista cancellando, partendo dall’ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. A differenza dei comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la Commissione stessa procederà alla ricusazione della lista.

In base all’art. 2, comma 2, lett. b), punto 2), della legge – che modifica l’art. 33, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 570/1960 – la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati; anche in tal caso la Commissione dovrà applicare il criterio di

riequilibrio dei generi, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata.

Ulteriore affermazione del principio dell’equilibrio dei generi si realizza attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso tra di loro. Con tali norme viene sancito, sia per i comuni ricompresi nella fascia fra i 5.000 e i 15.000 abitanti (art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/00, come modificato dall’art 2, comma 1, lettera c), punto 2) della legge), che per i comuni superiori (art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 267/00, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera d), punto 2), della legge) l’annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall’elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso.

 

PROSPETTO SU ELEZIONI COMUNALI – ESEMPI DI QUOTE DI GENERE POPOLAZIONE

 

 

Popolazione

n. consiglieri e n. massimo dei candidati

minimo dei candidati

2/3  – 3/4

quote di genere sul massimo dei candidati presentabili                   (1)

2/3                       1/3

Quote di genere sul minimo dei candidati presentabili

(1)

2/3                          1/3

Sup. a 1.000.000

48

2/3

32

32

16

21,333=21

10,666= 11

Sup. a    500.000

40

2/3

26,666= 27

26,666=27

13,333=13

18

9

Sup. a    250.000

36

2/3

24

24

12

16

8

Sup. a    100.000

32

2/3

21,333= 21

21,333=21

10,666=11

14,666=15

7,333=     7

Sup. a      30.000

24

2/3

16

16

8

10,666=11

5,333=     5

Sup. a      15.000

16

2/3

10,666= 11

10,666=11

5,333=    5

7,333=    7

3,666=     4

Sup. a      10.000

16

3/4

12

10,666=11

5,333=    5

8

4

da              5.000

10

3/4

7,500 =    8

6,666=    7

3,333=    3

5,333=    5

2,666=     3

 

 

1) Per il conteggio delle quote di genere è arrotondata all’unità superiore la quota con la cifra decimale superiore a 50

 

 

a cura di Primo

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