Nola, caos senza fine: il Tar sospende l’ordinanza del sindaco Minieri. Le scuole vanno aperte

Nola – Il Tar accoglie il ricorso di alcuni genitori in merito all’ ordinanza di chiusura delle scuole firmata dal sindaco Gaetano Minieri Il tribunale amministrativo. Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dell’ordinanza impugnata per quanto di interesse dei ricorrenti. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022”.

L’ordinanza di chiusura dunque decade solo dopo un giorno: le scuole andranno riaperte. Di seguito il testo della decisione del Tar a seguito del ricorso di alcuni genitori e curato dagli avvocati Geremia Biancardi ed Olimpia Napolitano

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Pubblicato il 14/01/2022

N. 00095/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00171/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, proposto da

-OMISSIS- in proprio e per conto del figlio minore, -OMISSIS-in proprio e per conto del figlio minore, -OMISSIS-in proprio e per conto del figlio minore, -OMISSIS-in proprio e per conto del figlio minore, -OMISSIS- in proprio e per conto del figlio minore, -OMISSIS- in proprio e per conto del figlio Minore, -OMISSIS-in proprio e per conto del figlio minore, -OMISSIS- in proprio e per conto del figlio minore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia ED ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI URGENTI AI SENSI DELL’ART. 56 C.P.A.:

a) della ordinanza sindacale n. 02 del 10/01/2022, pubblicata in data 11/01/2022 nella parte in cui il Sindaco del Comune di Nola ordinava “la sospensione fino al 19 gennaio 2022 delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (…)”;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente se e per quanto lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., accessiva al ricorso depositato in data 13 gennaio 2022, ore 11,56;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola (depositato in data 13 gennaio 2022, ore 12,22);

Ritenuto che i provvedimenti giurisdizionali possono essere motivati anche con riferimento a precedenti conformi (ex artt. 74 e 88 c.p.a.);

Considerato che la fattispecie all’esame è stata diffusamente trattata con proprio precedente decreto n. 19/2022, e successivi conformi, alle cui motivazioni occorre riferirsi e peraltro ben noto all’Amministrazione resistente che lo richiama nello stesso provvedimento impugnato;

Ritenuto, in particolare, che il caso all’esame non presenti alcuna rilevante differenza rispetto a quello già trattato, essendo l’ordinanza sindacale impugnata motivata con riferimento: a) al rilevato aumento dei contagi nel territorio comunale (di cui dà conto anche la memoria di costituzione del Comune); b) alle difficoltà di tracciamento dei casi positivi in ragione di disservizi di carattere tecnico-informatico della ASL di riferimento; c) ad ulteriori difficoltà connesse alle numerose assenze anche del personale scolastico;

Considerato che tali emergenze non sono affatto idonee, singolarmente e/o globalmente considerate, a derogare alle disposizioni di legge attualmente vigenti (d.l. 7 gennaio 2022) e regolanti compiutamente il settore di intervento in costanza di emergenza pandemica, in particolare non potendo determinare la chiusura generalizzata di tutti gli istituti scolastici nel territorio di riferimento, che neppure risulta essere compreso nella fascia di rischio più alta (zona rossa);

Ritenuto di dover dunque accogliere l’istanza cautelare con conseguente sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dell’ordinanza impugnata per quanto di interesse dei ricorrenti.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Napoli il giorno 14 gennaio 2022.

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