Consorzio di Bonifica, continua l’invio di richieste di pagamento illegittime

Da ormai quasi un decennio il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno bussa alle porte degli abitanti dei comuni che fanno parte del bacino nord occidentale della Campania, ovvero quei territori che appartengono ai bacini idrografici dei Regi Lagni, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Ischia e Procida.

Sebbene molti comuni si siano mossi a favore della cancellazione della tassa per i cittadini a cui non spetta pagarla, e sebbene qualche anno fa si sia occupata di tale questione persino Striscia la notizia, l’ente in questione non pare voglia cedere a questa sorta di “egemonia” che ha ormai acquisito.

Infatti la tassa viene richiesta a tutti i proprietari di terreni e immobili, mentre, in teoria, dovrebbe essere richiesta solo a quei contribuenti che beneficiano dei servizi del consorzio in materia di terreni agricoli.

Notizie degli ultimi giorni indicano che i Comuni di Castello di Cisterna, Mariglianella e Marigliano stanno promuovendo dei ricorsi e lo stesso Comune di Nola qualche anno fa mise a disposizione una modulistica per procedere in tal senso.

 

Le motivazioni per cui l’imposta risulta ingiusta sono le seguenti:

 

1-     illegittimità di corrispondere una cifra ai proprietari di immobili nell’ambito del territorio urbano, bensì la bonifica dovrebbe interessare i singoli proprietari di terreni agricoli e, quindi, portare un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato;

 

2-     a partire dal 1 gennaio 2002 non è dovuto alcun contributo consortile per gliutenti che pagano il tributo al servizio pubblico di fognatura;

 

3-     il proprietario dell’immobile non è tenuto al pagamento del contributo di bonifica, nei casi in cui sia stato assoggettato alla tariffa del servizio idrico integrato;

 

4-     l’immobile del ricorrente pur essendo incluso nel comprensorio consortile del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno deve aver ricevuto un vantaggio arrecato agli immobili dello stesso;

 

5-     i presupposti affinché il contribuente venga assoggettato al pagamento del tributo consortile sono: la titolarità del bene consistente nella proprietà dell’immobile ed il beneficio che deriva dai lavori di bonifica già completati. Qualora ci sia l’assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa di riscuotere l’intera gabella;

 

6-     ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;

 

7-     inoltre, l’ingiunzione di pagamento, non indica le opere di bonifica di cui hanno beneficiato gli immobili e dalle quali si è generata la spesa sostenuta.

 

 

 

di Annalisa Colella

 

 

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