Clamoroso, accolto il ricorso del Sant’Antonio: Nuvla sconfitto 3-0 a tavolino
Quando le cose sembravano andare per il verso giusto in casa bianconera, ecco che come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che lascia tutti a bocca aperta: reclamo del Sant’Antonio accolto e sconfitta a tavolino per 3-0 del Nuvla S.Felice. Notizia pesante, ma sopratutto inaspettata anche se si pensa alle dichiarazioni che alla vigilia del reclamo presentato dal Sant’Antonio Abate, dal Presidente Giugliano che rassicurava tutti sulla vicenda sottolineando la sua tranquillità sulla questione. Beh forse non aveva fatti i conti con la giustizia sportiva che ha dato ragione al Sant’Antonio.
Ecco il testo ufficiale del comunicato della Lega:
Gara: Sant’Antonio Abate – Nuvla S. Felice del 18 settembre 2011.
Il Giudice Sportivo,
letti gli atti del reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S. Sant’Antonio
Abate;
lette le controdeduzioni della Nuvla S. Felice;
– 46/3 –
osserva
la società reclamante a sostegno del reclamo deduce che alla gara di cui all’oggetto hanno
partecipato numerosi calciatori – MUNAO GIULIANO, PAPPADIA SIMONE, VENEZIANO ARMANDO,
COPPOLA ENEA, CACACE DAVIDE, CIRCIELLO LUCA, LAGNENA NICOLA, IMMOBILE
LORENZO, MARZEGLIA ADRIANO, BACIO TERRACINO ANTONIO, FERRARO PASQUALE,
ESPOSITO MARIO, BACIO TERRACINO SALVATORE E GAGLIONE ROSARIO – che non avevano
titolo per prendervi parte. In particolare, la reclamante assume che i predetti calciatori erano stati
tesserati per la Nuvla S. Felice in modo irregolare essendo state le relative richieste di tesseramento
sottoscritte, oltre che dai calciatori, da uno soltanto dei legali rappresentanti della società.
La Nuvla S. Felice contesta l’assunto della reclamante sostenendo esservi una dichiarazione dell’altro
legale rappresentante della società che ha avallato tutte le richieste di tesseramento sottoscritte.
Il reclamo è fondato.
Dagli accertamenti eseguiti presso l’ufficio tesseramento è risultato pacifico in punto di fatto che tutte
le richieste di tesseramento dei predetti calciatori sono state sottoscritte dal signor Giuliano Giuseppe.
E’ risultato altresì dagli altri documenti richiesti da questo Giudice che il 29 giugno 2011, in esito
all’assemblea straordinaria avente all’ordine del giorno la proposta di fusione tra la GSD Capriatese e
la ASD Sanfeliciana e la elezione delle cariche sociali, fu deliberata la fusione tra le predette società
con la conseguente nascita della Nuvla S. Felice e la nomina, quali rappresentanti legali della nuova
società, dei signori Giuliano Giuseppe e Cipriani Mario ai quali fu conferito “ampio potere di firma in
modo congiunto presso gli Organi Federali”.
Le circostanze di fatto summenzionate rendono evidente che nel caso di specie le richieste di
tesseramento dei predetti calciatori, sottoscritte da uno soltanto dei rappresentanti legali della società,
sono irregolari.
Ne consegue che alla Nuvla S. Felice, che ha fatto partecipare alla gara di cui all’oggetto calciatori
che non avevano titolo per prendervi parte essendo stato il loro tesseramento richiesto con modalità
non conformi al dettato della norma di cui al II comma dell’art. 39 delle NOIF, debba essere inflitta la
punizione sportiva della perdita della gara.
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla Nuvla S. Felice la punizione sportiva della perdita della gara Sant’ Antonio Abate –
Nuvla S. Felice con il punteggio 3 – 0;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.